Reclami

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Trattamento dei Dati Riservati

Tutte le risposte ai reclami sono fornite nel rispetto della normativa sulla Privacy (Regolamento Europeo nr. 2016/679). Qualora:

(i) non sia possibile identificare con certezza l’identità del mittente, oppure

(ii) il mittente sia diverso dall’avente diritto e non sia possibile verificare con certezza che vi sia stato un incarico da parte di quest’ultimo al mittente, la risposta fornita al mittente non conterrà alcun dato personale relativo a terzi e, in merito al medesimo reclamo, verrà fornita una risposta coerente ed esaustiva anche al contraente della polizza presso il suo indirizzo (residenza o domicilio).

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A chi inviare un reclamo

Puoi presentare i reclami che riguardano:

  • la gestione del rapporto contrattuale
  • la gestione di un sinistro
  • l’effettività della prestazione
  • la quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto
  • la gestione dei servizi offerti dalla Compagnia
  • il comportamento degli agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico Intermediari) di cui la Compagnia si avvale per l’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori degli agenti

direttamente a:

Masucci e Duva sas attraverso il contact form o scrivici a questo indirizzo email: masuccieduvasas@pec.it

Zurich insurance plc / Zurich investments life SPA / AllianzViva SPA

Puoi rivolgerti all’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni):

  • quando il reclamo ha come oggetto l’osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione e delle disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore
  • se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo (per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione A e nella sezione F del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato)

Puoi rivolgerti a CoViP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione):

  • se la lamentela riguarda irregolarità, criticità o anomalie concernenti una forma pensionistica complementare (Piano Individuale Pensionistico o Fondo Pensione Aperto) e non sei soddisfatto dell’esito del reclamo già inoltrato alla Compagnia;
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo